Statuto

ART.1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

1. Per iniziativa del “COMITATO ENTI NAZIONALI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CENFOP), con sede in Roma, è costituito il “COMITATO REGIONALE CENFOP SICILIA”, con natura giuridica di associazione senza fine di lucro.

2. Detto Comitato è ordinariamente indicato con la sigla

“CENFOP SICILIA”

3.IL Comitato Regionale CENFOP SICILIA ha sede in Palermo nella via Castellana n. 110.

La durata del Comitato è a tempo indeterminato.

ART.2 SCOPO

1. Il Comitato Regionale CENFOP SICILIA non ha scopo di lucro.

2. Detto Comitato opera per l’animazione e il coordinamento della confederazione CENFOP nell’ambito della Regione Sicilia dove agiscono i Soci della medesima.

3. Per quanto riguarda la struttura, il patrimonio, l’amministrazione e la gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, gli Enti associati al CENFOP SICILIA conservano piena autonomia e responsabilità legale nei confronti dello stato, della Regione, degli Enti Pubblici e privati.

4. Il comitato si propone in particolare:

a)- di operare per la salvaguardia del libero associazionismo degli Enti di Formazione e di orientamento professionale operanti in Sicilia, assistendo e tutelando i propri aderenti;

b)- di rappresentare unitariamente sul piano culturale, sociale e delle politiche della formazione e del lavoro gli associati, esercitando una costante azione di presenza nelle istituzioni della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Sicilia, degli Istituti specializzati e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori;

c)- di promuovere iniziative di studio, ricerca e sperimentazione in rapporto ai problemi inerenti l’orientamento e alla formazione professionale, in collaborazione con altri Organismi;

d)- di promuovere iniziative rivolte alla formazione e all’aggiornamento degli operatori della F.P.;

e)- di collaborare con Enti Pubblici, privati e comunitari e con le forze sociali ad iniziative tendenti alla formazione, qualificazione e riconversione dei lavoratori ad ogni livello, dei disoccupati e degli inoccupati;

F)- di elaborare comuni indirizzi specialmente nei campi della contrattazione collettiva e nell’ applicazione del CCNL;

g)- di assicurare forza giuridica di rappresentanza dei soci, a tutti i livelli negli organismi contrattuali, consultivi e decisionali che hanno competenza in materia di orientamento, formazione e aggiornamento professionale o in aree affini;

h)- di promuovere opportune adesioni a Organizzazioni Regionali e Nazionali che perseguono le stesse finalità.

5) Il Comitato, in via sussidiaria e meramente strumentale, per il conseguimento dei predetti fini istituzionali potrà, sempre senza fini di lucro, esercitare prestazioni di servizi inerenti la formazione e l’orientamento professionale, anche mediante l’istituzione e/o la gestione di iniziative avanzate o sovvenzionate da Enti Pubblici, locali o comunitari.

ART.3 SOCI

1. Sono soci di diritto:

a)- gli Enti di cui all’atto costitutivo nella persona del Legale Rappresentante, o di suo delegato;

b)- l’associazione Nazionale CENFOP nella Persona del Legale Rappresentante di suo delegato. Le deleghe dovranno pervenire per iscritto al Presidente del Comitato CENFOP SICILIA;

2. Oltre a soci di diritto, possono far parte dei soci, Organismi di Formazione e di Orientamento Professionale, che a seguito di domanda scritta a firma del proprio Legale Rappresentate, da inoltrare al Consiglio di Presidenza del Comitato, ne facciano istanza.

3. Il Consiglio di Presidenza valuta la richiesta degli aspiranti e provvede a dare comunicazione agli interessati della propria determinazione e alla eventuale iscrizione nel libro dei Soci.

4. L’ammissione obbliga il socio all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli Organismi sociali del Comitato e preclude la possibilità di partecipare ad enti o associazioni che abbiano il medesimo scopo sociale.

5. Ogni Socio, senza diritto e nessun rimborso, può recedere dal Comitato inoltrando dimissioni scritte al Consiglio di Presidenza, da inviare tre mesi prima della chiusura dell’esercizio annuale dalle attività associative.

6. Un Socio può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio di Presidenza, a seguito di riscontrati e documentati comportamenti in contrasto con gli scopi del Comitato.

ART.4 ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali del Comitato:

a)- l’Assemblea dei Soci,

b)- il Presidente;

c)- il Consiglio di Presidenza;

ART.5 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea dei Soci è l’Organismo Supremo del Comitato.

2. Vi intervengono tutti i Soci di cui all’art.3.

3. Ciascun Socio ha diritto ad un voto, che può essere portato anche per rappresentanza; l’eventuale rappresentante deve essere un altro Socio munito di delega scritta, autentica nelle forme di legge, e non può portare più di due voti oltre al proprio.

4. L’Assemblea dei Soci regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi dello Stato, obbliga tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

5. Spetta all’assemblea dei Soci:

a)- indicare le linee generali di azioni del Comitato;

b)- eleggere ogni tre anni, tra gli Enti associati, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri, scelti tra i legali rappresentanti degli Enti associati o loro delegati, che formeranno il Consiglio di Presidenza;

c)- approvare annualmente i bilanci di previsione e i consuntivi;

d)- deliberate, in Assemblea Straordinaria, le modifiche dello Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associazione nonché la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio, con esclusione di ogni divisione di eventuali utili ai Soci.

6. Per la validità della costituzione dell’assemblea, in prima convocazione occorre che sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione l’assemblea è valida se presente almeno un terzo dei Soci.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dai voti validi presenti o rappresentanti, salvo quelle elencate alla letters precedente e), per la quale occorre la maggioranza dei due terzi dei Soci.

8. L’Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, a meno di avviso da inviare almeno otto giorni prima della data fissata dell’adunanza.

9. L’avviso di convocazione, a mezzo telegramma, deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno ia della prima sia dell’eventuale seconda convocazione, che può essere fissata almeno 24 ore dopo dalla prima. L’Assemblea è validamente costituita se sono comunque presenti tutti i componenti.

10. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’anno sociale, o quando un terzo dei Soci né faccia richiesta motivata e scritta.

11. Il Presidente dell’Assemblea, ove occorra, nomina due o più scrutatori sempre tra i membri dell’assemblea.

12. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Art.6 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Comitato a tutti gli effetti, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Presidenza; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

3. Il presidente può delegare la firma degli atti amministrativi e parte delle sue funzioni al Vicepresidente e, nei casi di urgenza, può assumere iniziative inerenti gli scopi, salvo ratifica da parte del Consiglio di Presidenza nella sue prima riunione.

ART.7 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente, eletti dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.

2. Il consiglio di presidenza è investito dei poteri attribuitigli dall’Assemblea per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

3. Il Consiglio di Presidenza nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, il Segretario del Comitato ed approva il regolamento organico.

4. Spetta al Consiglio di Presidenza:

a)- promuovere e coordinare le attività formative del Comitato in armonia alle delibere della Assemblea e alle linee programmatiche della Sede Nazionale CENFOP.

b)- deliberare sull’accettazione di nuovi Soci,

c)- predisporre la relazione annuale e i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all’Assemblea dei Soci.

d)- determinare le forme, i tempi e i modi per attuare le attività del Comitato in relazione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.

e)- determinare la quota annuale di adesione da parte dei Soci.

f)- prendere tutte le deliberazioni, anche straordinarie per la realizzazione delle finalità e dei programmi del Comitato in conformità allo Statuto;

5. Il Consiglio di Presidenza può delegare proprie specifiche funzioni ad alcuni suoi membri determinando i limiti della delega.

6. In caso di vacanza nel Consiglio di Presidenza di uno o più seggi, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente per cooptazione al completamento del Consiglio. I componenti cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci, e, a seguito della ratifica da parte dell’Assemblea stessa, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Presidenza.

7. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni quattro mesi, e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in tempi più brevi e con diverse formalità.

8. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

9. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi, e quindi sono esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. A parità di voto prevale il voto di chi presiede.

10. In seno al Consiglio di Presidenza non possono essere ammesse rappresentanze.

11. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART.8 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di un supplente, nominati dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri sono rieleggibili.

2. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti esercitare il controllo sulla gestione amministrativa e patrimoniale del Comitato.

3. Il Consiglio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti.

ART.9 DURATA – PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – SCIOGLIMENTO – ARBITRATO

1. La durata del Comitato è illimitata.

2. Il patrimonio è costituito dai contributi dei Soci, dai contributi e sovvenzioni di Enti Pubblici o Privati e dai beni che a qualsiasi titolo provengano al Comitato stesso.

3. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito, è ammesso solo il rimborso delle spese.

4. Il patrimonio sociale è indivisibile, ed è vietata la distribuzione di eventuali utili ai soci.

5. In caso di perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo verificatasi, né il Socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione.

6. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7. In caso di scioglimento del Comitato, l’Assemblea Straordinaria dei Soci provvederà alla nomina di un liquidatore.

8. I beni che residueranno saranno devoluti ad Enti, individuati dell’Assemblea, che operano nell’ambito della formazione e orientamento professionale in Sicilia.

9. Per quanto non previsto dal seguente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale CENFOP e per quanto non previsto dallo stesso, alle vigenti leggi in materia.

10. qualunque controversia derivante dal presente contratto viene risolta da un Collegio Arbitrale, con sede Palermo, che decide secondo diritto e i modi rituali ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il numero degli arbitri corrisponde al numero delle parti in conflitto, perché il totale sia dispari. A tal fine, l’ulteriore Arbitro eventualmente occorrente, viene designato dalle parti di comune accordo, da raggiungersi entro venti giorni dall’ultima ricezione della richiesta avanzata dalla parte più diligente con lettera raccomandata A.R. spedita alle altre. In caso contrario, provvede il Presidente del Tribunale di Palermo, su istanza di parte. Ciascuna delle parti designa o sostituisce il proprio Arbitro entro 20 giorni dalla richiesta fattale dall’altra con lettera raccomandata A.R; in caso di inosservanza di tale termine, l’Arbitro viene designato dal Tribunale di Palermo, su istanza di parte. La designazione del Presidente del Collegio avviene ad opera degli Arbitri scelti dalle parti o comunque nominati; in caso di disaccordo, provvede il Presidente del Tribunale di Palermo, su istanza dell’Arbitro più diligente.